Pubblicato il 31/05/2023
POLITICA

Caltagirone, aliquota IMU: ecco la risposta del MEF



Aspettando Godot: in attesa di un chiarimento da parte del MEF sulla legittimità della maggiorazione al 11,4 x mille dell’aliquota IMU, il Consiglio Comunale di Caltagirone non si è ancora pronunciato sulla questione. Tutto è rinviato all’8 giugno prossimo. Ma, a chi sa ben vedere, la risposta del MEF c’è ed è inequivocabile: la maggiorazione non è legittima.

di Giacomo Belvedere

Aspettando Godot: in attesa di un chiarimento da parte del MEF sulla legittimità della maggiorazione al 11,4 x mille dell’aliquota IMU, il Consiglio Comunale di Caltagirone non si è ancora pronunciato sulla questione. Tutto è rinviato all’8 giugno prossimo.

Ma, a chi sa ben vedere, la risposta del MEF c’è ed è inequivocabile: la maggiorazione non è legittima e l’Ente deve modificare tempestivamente, nell’esercizio del potere di autotutela amministrativa e al fine di ripristinare la legittimità dell’imposizione, l’aliquota dell’IMU applicabile  ai fabbricati e alle aree fabbricabili in questione, riconducendola entro il limite massimo del 10,6 per mille. Non c’è affatto bisogno di attendere una risposta diretta, dato che nel sito del Ministero c’è senza ombra di dubbio alcuno.


Lo avevano fatto presente all’Amministrazione comunale vari Caf e lo stesso Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Caltagirone, che avevano bocciato  senza mezzi termini il provvedimento come illegittimo, passibile, se così fosse, di rilievi e sanzioni da parte della Corte dei Conti. Lo avevamo scritto già a dicembre scorso.

L’ulteriore maggiorazione dello 0,8% non è assolutamente giustificata dallo stato di dissesto in cui versa l’Ente, in quanto le aliquote sono già al massimo e l’aliquota al 1,14% è legittima solo nel caso che si sia maggiorata la Tasi nel 2015. Ma a Caltagirone non lo si è fatto. Occorre farsene una ragione e andare a reperire altrove le risorse per esitare un bilancio stabilmente riequilibrato.


Né vale dire, posizione espressa dal Ragioniere generale dott. Erba che, dato che l’aumento è stato già deliberato dal Consiglio comunale il 13 luglio 2022, la delibera non è revocabile e vincola per cinque anni. Se un provvedimento è illegittimo è nullo ipso facto e non vige per inerzia. Inoltre sarebbe assai scorretto istituzionalmente scaricare su chi verrà dopo il peso di un ammanco, che prima o poi occorrerà risarcire ai cittadini, con l’aggravante che l’ammanco sarà salito alle stelle, moltiplicato per cinque anni.  


D’altro canto, come si può leggere nelle indicazioni del MEF, il Ministero non si pone neppure il problema (inesistente) del vincolo dei cinque anni per una delibera illegittima adottata da un Ente in dissesto: se è illegittima, va sanato il vulnus in autotutela quanto prima e non c’è vincolo che tenga.

Qui di seguito, a beneficio dei lettori, il testo integrale del MEF.  


RILIEVI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)


7.6 Applicazione della maggiorazione dell’IMU in mancanza del presupposto della vigenza della maggiorazione della TASI nell’anno 2015 da parte di comune in dissesto finanziario. Ipotesi non coerente con la normativa

Delibera che, in considerazione dell’avvenuta dichiarazione dello stato di dissesto finanziario, approva l’aumento dell’aliquota dell’imposta municipale propria (IMU) oltre l’1,06 per cento per gli immobili diversi dall’abitazione principale [oppure oltre lo 0,6 per cento per l’abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9] nel caso in cui la maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all’art. 1, comma 677, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non fosse vigente nel comune nell’anno 2015.

Rilievo

Si fa osservare che codesto Ente non è legittimato ad esercitare la facoltà di aumento dell’aliquota dell’imposta municipale propria (IMU) per gli immobili diversi dall’abitazione principale dall’1,06 per cento all’1,14 per cento e ciò in considerazione del fatto che nel comune medesimo la maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all’art. 1, comma 677, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non era vigente nell’anno 2015.

L’art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, infatti, subordina la facoltà di deliberare l’aumento in questione all’avvenuta applicazione della suddetta maggiorazione nell’anno 2015 (“nella stessa misura applicata per l'anno 2015”) e alla successiva conferma della stessa, fino all’anno 2019, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (“confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015”). Tale ultima disposizione, a sua volta, consentiva l’applicazione della maggiorazione in parola negli anni dal 2016 al 2019 ai soli comuni che vi avessero fatto ricorso nell’anno 2015 e che l’avessero confermata di anno in anno con espressa deliberazione del Consiglio comunale.

Nel caso di codesto comune, in particolare, difetta il primo requisito richiesto dal suddetto comma 755, vale a dire la vigenza della maggiorazione della TASI nell’anno 2015. Quest’ultima, invero, consisteva ai sensi del citato art. 1, comma 677, terzo periodo, della legge n. 147 del 2013 – in un ammontare aggiuntivo pari allo 0,8 per mille che il comune poteva utilizzare per superare il limite del 10,6 per mille quale somma delle aliquote dell'IMU e della TASI applicabili agli immobili diversi dall’abitazione principale, il che nel caso di codesto Ente non è avvenuto atteso che nell’anno 2015 la tassazione complessiva a titolo di IMU e di TASI non superava per nessuna fattispecie impositiva il 10,6 per mille.

La mancata vigenza della maggiorazione della TASI per l’anno 2015 ha comportato, dunque, il venir meno in via definitiva della facoltà di utilizzare la leva fiscale aggiuntiva dello 0,8 per mille e preclude ora, in virtù del più volte citato comma 755 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, la possibilità, per l’anno 2020 e per i successivi, di aumentare l’aliquota dell’IMU per gli immobili diversi dall’abitazione principale oltre la misura dell’1,06 per cento.

È opportuno evidenziare, al riguardo, che nessuna rilevanza assume – al fine di legittimare l’aumento dell’aliquota dell’IMU oltre il limite dell’1,06 per cento pur in assenza della vigenza della maggiorazione della TASI per l’anno 2015 – lo stato di dissesto finanziario dichiarato da codesto comune.

L’obbligo di deliberare per le imposte di spettanza dell’ente dissestato le aliquote e le tariffe sino al massimo consentito, stabilito dall’art. 251 del TUEL, non comprende l’aumento dell’aliquota dell’IMU oltre l’1,06 per cento, considerato che l’esigenza di risanamento non può legittimare l’introduzione di una misura d’imposta che non è più vigente nell’ordinamento dei tributi locali (se non per quei comuni in cui sussistano le rigorose condizioni di cui 1, comma 755, della legge n. 160 del 2019).

Si invita, pertanto, codesto Ente a procedere a modificare tempestivamente, nell’esercizio del potere di autotutela amministrativa e al fine di ripristinare la legittimità dell’imposizione, l’aliquota dell’IMU applicabile ai fabbricati e alle aree fabbricabili in questione, riconducendola entro il limite massimo del 10,6 per mille.

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