Ci è arrivata - e pubblichiamo integralmente
- una nota del legale del Dirigente Scolastico dell’I.S. “Majorana-Arcoleo” di Caltagirone, prof. Giuseppe Turrisi, in merito al nostro articolo del 4.10.23 “Caltagirone,
Procura chiede rinvio a giudizio di dirigente scolastico per atti persecutori
nei confronti di una docente”.
Ci è arrivata e pubblichiamo integralmente
una nota dell'avv. Giuseppe Fiorito, legale del Dirigente Scolastico dell’I.S. “Majorana-Arcoleo” di Caltagirone, prof. Giuseppe Turrisi, in merito al nostro articolo del 4.10.23 “Caltagirone, Procura chiede rinvio a giudizio di dirigente scolastico per atti persecutori nei confronti di una docente”.
Questo il testo della nota:
«In qualità di legale del Dirigente Prof.
Giuseppe Turrisi, si rappresenta quanto segue:
In riferimento
all’articolo pubblicato giorno 4 ottobre u.s. sul Vostro giornale online,
recante il titolo “Caltagirone, Procura chiede rinvio a giudizio del dirigente
scolastico per atti persecutori nei confronti di una docente”, si evidenzia il
periodo che segue: “l’accusa è di
condotte reiterate di molestie” che avrebbero spinto la docente a trasferirsi
presso altra istituzione scolastica. Si precisa e
si chiede di rettificare tale affermazione specificando che per molestie non si
intende in alcun modo “molestie di natura fisica o sessuale”; in
effetti trattasi di una vicenda prettamente di natura professionale che
vede coinvolti il dirigente e una insegnante, vicenda che sarà certamente chiarita
nelle sedi giudiziarie opportune. Si rappresenta, altresì, per verità di
cronaca, che la Procura della Repubblica di Caltagirone, ha chiesto
l’archiviazione del procedimento ed il GIP ha disposto l’imputazione coatta al
PM. Si sottolinea pertanto che Il Dirigente Prof. Turrisi, non è stato rinviato
a giudizio e ma è stata fissata udienza preliminare dove nel contraddittorio
tra le parti, il Giudice deciderà se sussistono i presupposti per rinviarLo a
giudizio o meno.
Sono certo che verrà provata l’assoluta
estraneità ai fatti del mio assistito. Avv. Giuseppe Fiorito».
Ringraziamo l’avv.Fiorito perché ci dà lo
spunto per alcune precisazioni.
- Il legale del Dirigente Scolastico prof.
Turrisi ci chiede di rettificare la seguente affermazione contenuta nell’articolo:
“l’accusa è di condotte reiterate di
molestie” che avrebbero spinto la docente a trasferirsi presso altra
istituzione scolastica. Per
correttezza di informazione ci corre l’obbligo di precisare che la dicitura
“condotte reiterate di molestie” non è
frutto di nostre illazioni o ricostruzioni soggettive, ma è una
citazione testuale del capo di imputazione su cui si fonda la richiesta di
rinvio a giudizio della Procura calatina, che fa riferimento all’art. 612 bis
del c.p., che così recita: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è
punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con
condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un
perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato
timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al
medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad
alterare le proprie abitudini di vita». Nella richiesta di rinvio a giudizio si
specifica difatti che “le condotte reiterate di molestie” da parte del Dirigente
Scolastico, da maggio 2017 a febbraio 2018, avrebbero cagionato alla stessa
“un grave stato d’ansia con ripercussioni sullo stato di salute (sindrome
depressiva)”. Si tratta con ogni evidenza di “molestie” di cui al sopracitato
art.612 bis del c.p. che nulla hanno a che fare con le “molestie sessuali” di
cui all’art. 609 bis del c.p.
- Quanto al fatto che la
Procura della Repubblica di Caltagirone, avrebbe chiesto l’archiviazione del
procedimento ed il GIP avrebbe disposto l’imputazione coatta al PM, lasciamo, a
beneficio dei lettori non adusi al linguaggio specialistico giuridico, che sia
la Corte Costituzionale a spiegare in cosa
consista l’istituto dell’imputazione coatta. Nella sentenza n. 263 del 1991 della Suprema Corte così si legge: «L'ordine di formulare
l'imputazione previsto dagli artt. 409, quinto comma e 554, secondo comma, del
nuovo codice di procedura penale - costituisce - come la Corte ha rilevato
nella sentenza n. 88 del 1991 - un incisivo strumento di garanzia del rispetto
sostanziale, e non solo formale, del principio costituzionale di obbligatorietà
dell'azione penale, che esige che l'inazione del pubblico ministero,
manifestata con la richiesta di archiviazione, sia sottoposta ad un penetrante
controllo da parte del giudice. A tal fine, occorreva
provvedere per l'ipotesi in cui il dissenso tra pubblico ministero e giudice
per le indagini preliminari circa l'idoneità degli elementi acquisiti a
sostenere l'accusa sia determinato non da carenza di indagini, ma da divergenti
valutazioni in ordine alla ricostruzione dei fatti ed alla loro riconducibilità
in determinate figure criminose: e, stante la preminenza di quel principio, si
è stabilito che dovesse prevalere la valutazione del giudice, cui si è di
conseguenza attribuito il potere-dovere di ordinare che l'azione penale venisse
esercitata attraverso la formulazione dell'imputazione».
- Infine, non occorre ribadire che
nell’articolo in questione: “Caltagirone, Procura chiede rinvio a giudizio del
dirigente scolastico per atti persecutori nei confronti di una docente”, è
chiarissimo sin dal titolo che si tratta di “richiesta di rinvio a giudizio” e
non di “rinvio a giudizio.