Pubblicato il 06/10/2023
CRONACA

Nota del legale del preside Turrisi in merito al rinvio a giudizio per atti persecutori nei confronti di una docente



Ci è arrivata - e pubblichiamo integralmente - una nota del legale del Dirigente Scolastico dell’I.S. “Majorana-Arcoleo” di Caltagirone, prof. Giuseppe Turrisi, in merito al nostro articolo del 4.10.23 “Caltagirone, Procura chiede rinvio a giudizio di dirigente scolastico per atti persecutori nei confronti di una docente”.


Ci è arrivata e pubblichiamo integralmente una nota dell'avv. Giuseppe Fiorito, legale del Dirigente Scolastico dell’I.S. “Majorana-Arcoleo” di Caltagirone, prof. Giuseppe Turrisi, in merito al nostro articolo del 4.10.23 “Caltagirone, Procura chiede rinvio a giudizio di dirigente scolastico per atti persecutori nei confronti di una docente”.

Questo il testo della nota:

«In qualità di legale del Dirigente Prof. Giuseppe Turrisi, si rappresenta quanto segue:

In riferimento all’articolo pubblicato giorno 4 ottobre u.s. sul Vostro giornale online, recante il titolo “Caltagirone, Procura chiede rinvio a giudizio del dirigente scolastico per atti persecutori nei confronti di una docente”, si evidenzia il periodo che segue: “l’accusa è di condotte reiterate di molestie” che avrebbero spinto la docente a trasferirsi presso altra istituzione scolastica. Si precisa e si chiede di rettificare tale affermazione specificando che per molestie non si intende in alcun modo “molestie di natura fisica o  sessuale”; in  effetti trattasi di una vicenda prettamente di natura professionale che vede coinvolti il dirigente e una insegnante, vicenda che sarà certamente chiarita nelle sedi giudiziarie opportune. Si rappresenta, altresì, per verità di cronaca, che la Procura della Repubblica di Caltagirone, ha chiesto l’archiviazione del procedimento ed il GIP ha disposto l’imputazione coatta al PM. Si sottolinea pertanto che Il Dirigente Prof. Turrisi, non è stato rinviato a giudizio e ma è stata fissata udienza preliminare dove nel contraddittorio tra le parti, il Giudice deciderà se sussistono i presupposti per rinviarLo a giudizio o meno.

Sono certo che verrà provata l’assoluta estraneità ai fatti del mio assistito. Avv. Giuseppe Fiorito».

 


Ringraziamo l’avv.Fiorito perché ci dà lo spunto per alcune precisazioni.

  • Il legale del Dirigente Scolastico prof. Turrisi ci chiede di rettificare la seguente affermazione contenuta nell’articolo: “l’accusa è di condotte reiterate di molestie” che avrebbero spinto la docente a trasferirsi presso altra istituzione scolastica. Per correttezza di informazione ci corre l’obbligo di precisare che la dicitura condotte reiterate di molestie” non è  frutto di nostre illazioni o ricostruzioni soggettive, ma è una citazione testuale del capo di imputazione su cui si fonda la richiesta di rinvio a giudizio della Procura calatina, che fa riferimento all’art. 612 bis del c.p., che così recita: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita». Nella richiesta di rinvio a giudizio si specifica difatti che le condotte reiterate di molestie da parte del Dirigente Scolastico, da maggio 2017 a febbraio 2018, avrebbero cagionato alla stessa un grave stato d’ansia con ripercussioni sullo  stato di salute (sindrome depressiva). Si tratta con ogni evidenza di molestie” di cui al sopracitato art.612 bis del c.p. che nulla hanno a che fare con le “molestie sessuali” di cui all’art. 609 bis del c.p.


  • Quanto al fatto che la Procura della Repubblica di Caltagirone, avrebbe chiesto l’archiviazione del procedimento ed il GIP avrebbe disposto l’imputazione coatta al PM, lasciamo, a beneficio dei lettori non adusi al linguaggio specialistico giuridico, che sia la Corte Costituzionale a spiegare in cosa consista l’istituto dell’imputazione coatta. Nella sentenza n. 263 del 1991 della Suprema Corte così si legge: «L'ordine di formulare l'imputazione previsto dagli artt. 409, quinto comma e 554, secondo comma, del nuovo codice di procedura penale - costituisce - come la Corte ha rilevato nella sentenza n. 88 del 1991 - un incisivo strumento di garanzia del rispetto sostanziale, e non solo formale, del principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale, che esige che l'inazione del pubblico ministero, manifestata con la richiesta di archiviazione, sia sottoposta ad un penetrante controllo da parte del giudice. A tal fine, occorreva provvedere per l'ipotesi in cui il dissenso tra pubblico ministero e giudice per le indagini preliminari circa l'idoneità degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa sia determinato non da carenza di indagini, ma da divergenti valutazioni in ordine alla ricostruzione dei fatti ed alla loro riconducibilità in determinate figure criminose: e, stante la preminenza di quel principio, si è stabilito che dovesse prevalere la valutazione del giudice, cui si è di conseguenza attribuito il potere-dovere di ordinare che l'azione penale venisse esercitata attraverso la formulazione dell'imputazione».


  • Infine, non occorre ribadire che nell’articolo in questione: “Caltagirone, Procura chiede rinvio a giudizio del dirigente scolastico per atti persecutori nei confronti di una docente”, è chiarissimo sin dal titolo che si tratta di “richiesta di rinvio a giudizio” e non di “rinvio a giudizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


Commenta
Il tuo commento verrà pubblicato previa approvazione. Soltanto il nickname sarà visibile a tutti gli utenti.