Pubblicato il 21/09/2022
POLITICA

Elezioni politiche: guida al voto del 25 settembre, tutti i collegi e i candidati



Sono 146 i collegi uninominali per l’elezione della Camera dei deputati, 67 collegi uninominali per l’elezione del Senato della Repubblica ed i relativi collegi plurinominali (49 per la Camera, 26 per il Senato) per l’assegnazione proporzionale dei seggi. 400 i deputati da eleggere e 200 i senatori.

Si vota domenica 25 settembre 2022, dalle ore 7 alle ore 23, per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica: 400 i deputati da eleggere e 200 i senatori. Ecco due le schede elettorali, che verranno utilizzate per le elezioni politiche del 25 settembre e riguardano: i 146 collegi uninominali per l’elezione della Camera dei deputati, i 67 collegi uninominali per l’elezione del Senato della Repubblica ed i relativi collegi plurinominali (49 per la Camera, 26 per il Senato) per l’assegnazione proporzionale dei seggi.

Per la Camera, il numero di deputati da eleggere è di 400, dei quali 8 eletti nella circoscrizione estero. I 3/8 dei seggi (146 seggi) sono assegnati nei collegi uninominali, con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato. Fatto salvo quello della Val d’Aosta che è costituita in un unico collegio uninominale, i restanti 245 seggi sono attribuiti con metodo proporzionale a livello nazionale in 49 collegi plurinominali.


Per il Senato, il numero di senatori da eleggere è di 200, di cui 4 nella circoscrizione estero. I 3/8 dei seggi (67 seggi) sono assegnati nei collegi uninominali, con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni che eleggono un solo senatore (Valle d’Aosta) e quelli del Trentino-Alto Adige (che elegge 6 senatori solo con sistema uninominale), i restanti 122 seggi sono assegnati, in ciascuna regione, nell’ambito di 26 collegi plurinominali, con il metodo proporzionale dei quozienti interi e dei maggiori resti, tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato la soglia di sbarramento.

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COME SI VOTA

Il seggio consegna all’elettore due schede, una per la Camera ed una per il Senato. I modelli delle due schede sono identici. Le schede recano il nome del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di ciascuna lista o i contrassegni delle liste in coalizione ad esso collegate.
A fianco dei contrassegni delle liste sono stampati i nominativi dei relativi candidati nel collegio plurinominale.
Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.
Il voto così espresso vale ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale ed a favore della lista nel collegio plurinominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, il voto è comunque valido anche per la lista collegata.
In presenza di più liste collegate in coalizione, il voto è ripartito tra le liste della coalizione, in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del collegio uninominale.


Le modalità di voto sono riportate anche nella parte esterna della scheda elettorale, precisando che:

  1. il voto espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista vale anche per il candidato uninominale collegato;
  2. il voto espresso tracciando un segno sul nome del candidato uninominale collegato a più liste in coalizione viene ripartito tra le liste in proporzione ai loro voti ottenuti nel collegio uninominale.

Se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato del collegio uninominale e un segno sul sottostante rettangolo contenente il contrassegno della lista ed i nominativi dei candidati, il voto è comunque valido a favore sia del candidato uninominale sia della lista.
Se l’elettore traccia un segno sul contrassegno e un segno sui nominativi dei candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore sia della lista sia del candidato uninominale collegato.
Se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non sia collegato, il voto è nullo, in quanto per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non è previsto il voto disgiunto (art.59-bis del D.P.R. n.361/1957, come novellato dall’art.1, comma 21, della legge n.165/2017).


 

Nella sezione Trasparenza del Ministero dell'Interno sono presenti sia i contrassegni, con i relativi mandanti al deposito, gli statuti o le dichiarazioni di trasparenza e i programmi dei partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che hanno presentato liste (art. 4, comma 1, della legge 3 novembre 2017, n. 165) sia le liste ammesse e i candidati per ciascun collegio uninominale o plurinominale o per la circoscrizione estero. Per ogni candidato, inoltre, sono consultabili, se caricati sulla piattaforma, il Curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale (art. 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3).

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