Pubblicato il 05/03/2015
ATTUALITÀ

Interviene l’Anticorruzione: Illegittima la gara d’appalto del Cara di Mineo



È  la primavera dello scorso anno e il Direttore generale Giovanni Ferrera del Consorzio dei Comuni “Terra d’Accoglienza” indice la terza gara d’appalto relativamente ai servizi del centro per richiedenti asilo più grande d’Europa.La scadenza del bando è prevista per il 20 giugno; quattro giorni  dopo il Direttore nominata la commissione giudicherà le due proposte pervenute. La Commissione è composta dallo stesso presidente dott. Giovanni Ferrera, e da due componenti, l’ arch. Salvatore Lentini e il dott. Luca Odevaine il pluri esperto  in immigrazione salito alla ribalta nell’inchiesta Mafia Capitale lo scorso dicembre. Nella gara di giugno tra le altre cose la ditta Pizzarotti, proprietaria della struttura ubicata in contrada Cucinella, concorre con la nuova Ati di cui fanno parte  i medesimi soggetti delle precedenti gare d’appalto «Senis Hospes scs con sede in Senise, consorzio Sol Calatino scs sede Caltagirone, consorzio di cooperative sociali Sisifo con sede a Palermo, Cascina Global Service srl con sede in Roma, Pizzarotti &c spa con sede in Parma e il comitato provinciale della Croce Rossa Italiana con sede a Catania», e che cambia solo nella designazione del capofila, stavolta la Casa della Solidarietà. In quella occasione il sindaco di Ramacca, protagonista di recente di uno scambio di battute al vetriolo con gli altri sindaci del Consorzio dei comuni che si occupa della amministrazione del Cara di Mineo, sollevò l’inopportunità che la ditta proprietaria fosse anche soggetto dell’Ati e affermando: «la ditta proprietaria non può avere rapporti di associazione con le ditte che intendono partecipare all’affidamento dei servizi». Nonostante il suggerimento,  l’impresa parmense risulta nei confronti del Consorzio dei comuni avere il duplice ruolo di affittuaria della struttura e concorrente, poi aggiudicataria dell’appalto.

Oggi su quella gara d’appalto interviene L’Autorità Anticorruzione ed è la firma del Presidente Raffaele Cantone a suggellarne l’illegittimità.

Sulla gara, indetta il 24 aprile 2014, attraverso determina dirigenziale del Consorzio Calatino Terra d’Accoglienza,  il giudizio dell’Anticorruzione del 3 marzo scorso arriva in seguito all’istanza di precontenzioso proposta dalla Società Cooperativa C.O.T., in merito all’affidamento per tre anni dei servizi e delle forniture per la gestione del Centro menenino, per un numero pari a 3000 ospiti, considerando non perseguiti,  in riferimento alle clausole del bando in questione, una serie di prescrizioni e principi. La Società in questione sarà esclusa dalla gara per carenza dei requisiti di ammissibilità.

La C.O.T. , nella richiesta datata 9 giugno 2014, contestava  la violazione dell’art. 2, comma 1-bis, d.lgs. 163/ 2006 nella parte in cui prescrive che «al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali» dunque la violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e di favor partecipationis poiché i criteri erano formulati in maniera da escludere la possibilità per esse di concorrere. La contestazione riguardava altresì la violazione dell’art. 41, d.lgs. 163/2006, nello specifico il comma 2 per cui «sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale»: nel bando dell’ultima gara d’appalto indetta dal Direttore Giovanni Ferrera è menzionata la cifra di 47.000.000,00 di euro, come limite minimo di fatturato per potervi partecipare, lesivo della concorrenza, evidenziava la società.

Tra i criteri di assegnazione del punteggio utile a determinare l’aggiudicazione la C.O.T. metteva in discussione anche i 6 punti destinati a chi fosse in possesso di una cucina ulteriore e utilizzabile in presenza di interruzione per sopraggiunto impedimento tecnico delle cucine locate all’interno del CARA, favorendo quindi i soggetti presenti nel territorio di riferimento,  ravvisando invece l’opportunità che un alternativo centro di cottura fosse richiesto al solo aggiudicatario e, comunque, l’attribuzione del punteggio non dovrebbe essere legata alla sola distanza chilometrica.  Inoltre secondo la società cooperativa C.O.T, presentando una successiva istanza, datata 17 giugno 2014,  il bando era carente di un allegato, l’allegato A, relativo al regime d’Iva da applicare all’indicazione di prezzo dei concorrenti e le percentuali col quale determinarlo, se il 4%, il 10% o il 22%. Secondo gli istanti risulterebbe violato l’art. 29, d.lgs. 163/2006 ai sensi del quale il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici deve essere effettuato in base all’importo totale pagabile al netto dell’iva poiché la differente forma giuridica dell’operatore economico potrebbe determinare l’applicazione di una diversa aliquota.

Il Consorzio tra Comuni “Calatino Terra di Accoglienza” dal canto suo aveva inviato all’Anac la documentazione specificando in apertura che il proprio ruolo di stazione appaltante del Cara di Mineo derivasse dalla Convenzione stipulata il 20.12.2013 con la locale Prefettura, per conto del Ministero dell’Interno. Il Consorzio contestava sia la legittimità dell’istanza della C.O.T. non avendo dimostrato il possesso dei requisiti richiesti dal bando ma anche sosteneva l’infondatezza delle censure sollevatepoiché il bando prevedeva che i requisiti di capacità tecnica fossero proporzionati rispetto al valore; si conformava alle richieste del Ministero; che i bandi anche di altri centri predisposti dalle Prefetture comprendessero in modo globale e indiviso i servizi e le forniture che servono per la gestione e tra gli altri appunti che il requisito sul fatturato fosse ragionevole poiché riferito al 50% dell’importo previsto in gara per tutti i sette diversi servizi oggetto dell’appalto e alle specifiche peculiarità dell’oggetto della gara.

cara cantoneIl Consiglio dell’Anac ha ritenuto che i requisiti di capacità tecnica non appaiono, singolarmente considerati, sproporzionati, ove correlati all’attività di stretta gestione del centro di accoglienza. E ciò in riferimento al servizio di erogazione self-service per il quale si richiedeva aver gestito un servizio di distribuzione di pasti non commerciale effettuato in una unica struttura negli ultimi tre per almeno 2000 persone. Ma illegittima e preclusiva della partecipazione, scrive il Consiglio, è la disciplina dei requisiti speciali di partecipazione complessivamente considerata, in quanto espressione di un oggetto contrattuale che, in realtà, si riferisce ad appalti differenti che avrebbero dovuto essere aggiudicati con separate procedure di gara, ad esempio circa la manutenzione appartenente ad una categoria certamente diversa da quella della fornitura di servizi alla persona, oppure la pulizia dei locali e  delle aree comuni, o la fornitura dei pasti, rilevando così una eterogeneità delle attività che sarebbe stato opportuno suddividere in lotti. L’Autorità Anticorruzione ha ritenuto  illegittima la lex specialis della procedura di gara d’appalto indetta dal Consorzio “Calatino Terra di Accoglienza per contrasto con gli artt. 2, comma 1-bis e27, d.lgs. 163/2006 e con i principi di concorrenza, proporzionalità, trasparenza, imparzialità e economicità.

Adesso gli atti saranno trasmessi alle Procure della Repubblica competenti, Catania e Caltagirone.

Giuliana Buzzone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA


Commenta
Il tuo commento verrà pubblicato previa approvazione. Soltanto il nickname sarà visibile a tutti gli utenti.