Pubblicato il 27/04/2019
AMBIENTE

Caltagirone, multe salate per chi non raccoglie dalla strada gli escrementi del suo cane



Un'ordinanza sindacale fissa gli obblighi  e i divieti di carattere generale, i comportamenti da adottare nei casi di rinvenimento o cattura di animali vaganti o feriti, di trasporto di cani o altri animali su veicoli, di somministrazione di cibo a cani vaganti e a colonie feline. Multe dai 25 ai 500 euro, che salgono dagli 86 ai 520 euro (e da 2.887 a 17.325 qualora l’inosservanza riguardi cani aggressivi) per chi entro quest’anno non regolarizza l’iscrizione all’anagrafe canina del suo animale.

di Giacomo Belvedere


È proprio il caso di dirlo: attenti al cane! Si annunciano tempi duri a Caltagirone per gli amanti degli animali. E, anche se un luogo comune dice che porti fortuna calpestare le feci di un cane per strada, al padrone dell'animale, potrebbe costare caro, se non raccoglie prontamente da strada il portafortuna lasciato dal suo cane. I  cani nelle vie pubbliche, nei luoghi aperti al pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici condominiali, devono essere condotti al guinzaglio, e i loro proprietari o detentori dovranno avere al seguito strumenti idonei per la raccolta delle deiezioni, pena multe che vanno dai 25 ai 500 euro.


È una delle norme contenute in un’ordinanza sindacale firmata il 29 marzo scorso dal Sindaco di Caltagirone Gino Ioppolo, che, in 12 articoli, stabilisce obblighi dei detentori di animali, divieti e sanzioni. L’ordinanza su “misure contingibili ed urgenti di controllo e di contrasto all'emergenza randagismo canino nel territorio del Comune di Caltagirone per l’Anno 2019” non contiene, in verità, nulla di nuovo, che non sia già stato stabilito dalle leggi vigenti, ma il Sindaco della città della ceramica si è visto costretto a mettere nero su bianco obblighi e divieti che sono tenuti a rispettare i proprietari di animali, per rinfrescare la memoria ai suoi concittadini sbadati e disattenti.  


Ioppolo lancia l’allarme e annuncia un giro di vite: “Il randagismo in questo Comune e comuni limitrofi ha raggiunto oramai dimensioni tali da non poter essere più gestito in modalità ordinaria e che tale situazione si è determinata anche per la scarsa attuazione della normativa vigente in materia, il più delle volte interpretata in maniera errata e quindi con applicazione disomogenea”. Il Sindaco, pertanto, ha ritenuto necessario e improcrastinabile, per l’anno 2019, l’applicazione in tutto il territorio di questo Comune di misure straordinarie, vista la normativa vigente, di interventi e azioni preventive, mirate a contenere il fenomeno del randagismo, a garantire il benessere degli animali d'affezione in quanto esseri senzienti, a prevenire i rischi sanitari e per l'incolumità pubblica nonché azioni mirate a garantire altresì la salvaguardia dell'ambiente e del corretto equilibrio uomo animale ambiente, evitando così inutili sprechi con auspicabile risparmio delle risorse della Pubblica Amministrazione”.


L’ordinanza prevede l’istituzione di un elenco dei volontari animalisti accreditati, indica gli obblighi dei detentori di animali, i divieti di carattere generale, i comportamenti da adottare nei casi di rinvenimento o cattura di animali vaganti o feriti, di trasporto di cani o altri animali su veicoli, di somministrazione di cibo a cani vaganti e a colonie feline. Essa contempla pure la possibilità di adozione, in uffici pubblici, scuole, caserme e altro, di cani “mascotte”. Le violazioni comporteranno sanzioni pecuniarie dai 25 ai 500 euro.


Viene istituito presso l’Ufficio Diritti degli Animali (UDA) l’elenco dei “Volontari Animalisti Accreditati”, nel quale possono iscriversi cittadini singoli o associati, che gratuitamente intendono esercitare attività di volontariato per l’attuazione della presente ordinanza e per il contrasto del fenomeno del randagismo. I requisiti richiesti sono elencati in allegato all’ordinanza. Tutti i “Volontari Animalisti Accreditati” saranno identificati con apposito tesserino rilasciato dal Comune e dovranno attenersi a un codice deontologico. L’iscrizione nell’elenco degli animalisti volontari accreditati è obbligatoria per chiunque intenda somministrare cibo a cani vaganti e colonie feline. Ci si deve, inoltre, attenere a comportamenti deontologicamente corretti: segnalare l’attività di somministrazione di cibo all’ufficio Comunale (UDA) e rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico e del decoro urbano, evitando la dispersione di alimenti provvedendo alla pulizia della zona dove i cani e gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione di quello dell’acqua.


Ma, vediamo in dettaglio, alcuni obblighi e divieti.

Chiunque detiene cane/i a qualunque titolo (proprietari, allevatori, cacciatori, detentori a scopo di ricovero, addestramento, commercio, etc.) e in qualunque sede (civile abitazione, rifugi, strutture di detenzione temporanea, aree urbane e rurali, aziende zootecniche, etc.), ha l’obbligo di procedere all’identificazione, mediante l’applicazione di microchip entro il secondo mese di vita a cura di veterinari dell’ASP, presso la struttura sita in c.da Molona ex Mercato Ortofrutticolo Comune di Caltagirone (aperta martedì dalle ore 08.30 alle ore 12.00 e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00) o presso gli ambulatori dei veterinari liberi professionisti accreditati o liberi professionisti abilitati. Le prenotazioni per la struttura pubblica si effettuano al numero telefonico del Servizio URP del comune di Caltagirone 0933/41363 dal lunedì al venerdì ore ufficio.


Chi non l’avesse ancora fatto ha la possibilità di mettersi in regola entro il 31 dicembre 2019: “Al fine di completare la identificazione di tutti i cani presenti in questo Comune – si legge nelle norme transitorie - e la piena applicazione della presente Ordinanza, al proprietario o detentore di cane/cani di età superiore a mesi 2 è concessa la possibilità di identificare e registrare all’anagrafe canina il proprio cane entro 60 gg . dalla adozione della presente Ordinanza e comunque eccezionalmente entro e non oltre il 31 dicembre 2019. Dal 1/1/2020 la registrazione dovrà avvenire entro 60 gg. dalla nascita come previsto dalla normativa vigente”. Salate le sanzioni per i trasgressori. Dal 2020, infatti, la mancata iscrizione all’anagrafe canina, entro il secondo mese di vita dell’animale, comporta una sanzione amministrativa da 86,00 a 520,00 (e da 2.887,00 a 17.325,00 qualora l’inosservanza riguardi cani aggressivi), per cui saranno disposti controlli da parte degli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria.


Nelle abitazioni private è possibile tenere animali da compagnia nella misura massima di 5 cani adulti, a condizione che la loro gestione non provochi carenze igieniche tali da pregiudicare la salute pubblica ed il benessere degli animali stessi.

Nessun animale può essere tenuto permanentemente su balconi o terrazze; nel caso di ricovero in pertinenze esterne dell’abitazione deve essere previsto per loro un idoneo riparo dalle intemperie, adeguato alle dimensioni dell’animale.


L’accesso sui mezzi di trasporto pubblico del Comune è consentito ad animali da compagnia accompagnati dai loro padroni, alle seguenti condizioni: nel caso di cani è prescritto l’uso del guinzaglio e della museruola, salvo eventuali esoneri certificati da un veterinario, riguardanti animali con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, se di piccola taglia, possono accedere portati in braccio al proprietario/detentore o in apposito trasportino; nel caso di gatti, è necessario l'uso del trasportino.


I cani, circolanti nelle vie pubbliche, nei luoghi aperti al pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici condominiali, devono essere condotti al guinzaglio, e i proprietari/detentori dovranno avere al seguito strumenti idonei per la raccolta delle deiezioni, e museruola rigida o morbida, da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti. Nel caso di cani di indole aggressiva è sempre necessario applicare la museruola.


È vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico appartenente alla fauna autoctona o esotica, in giardini, parchi, corpi idrici e in qualunque parte del territorio Comunale.

Chiunque rinvenga un animale, vagante, abbandonato, ferito o malato deve astenersi dal condurlo con sé, limitandosi se possibile alla sola messa in sicurezza dell’animale stesso. Dovrà invece tempestivamente darne comunicazione al Comune (presso l’Ufficio UDA o la Polizia Locale). Attenzione al “fai da te”: “chiunque prelevi autonomamente dal territorio un animale vagante, assume di fatto una diretta responsabilità nei confronti dello stesso, con conseguente obbligo della sua definitiva gestione e detenzione”.


Al fine di contenere il randagismo ed evitare il sovraffollamento dei rifugi sanitari e di quelli per il ricovero, (d’intesa con i Servizi Veterinari dell’ASP, i volontari animalisti accreditati ed i medici veterinari liberi professionisti), tutti i cani randagi censiti sul territorio del Comune sia in ambiente urbano che rurale, che non trovano adozione, affido temporaneo o ricovero, dichiaratinon morsicatori saranno reimmessi sul territorio dal quale sono stati prelevati come cani di proprietà del Comune. Tali animali prima del rilascio saranno dotati di microchip, sterilizzati e dotati di un collare identificativo di colore rosso, con l’indicazione del Comune di appartenenza. Tale collare ne accerta la non aggressività, il buono stato di salute e l’avvenuta sterilizzazione, affinché questi cani non siano percepiti dalla popolazione come un pericolo.


Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, ad ogni violazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione corrispondente sarà raddoppiata e qualora ulteriormente reiterata si applica l’Art. 650 del C.P.

QUI TESTO INTEGRALE DELL'ORDINANZA

QUI REQUISITI PER L'ISCRIZIONE A VOLONTARI ANIMALISTI ACCREDITATI

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